Autore: <span>Avv. Valerio Moscatelli</span>

­Decreto Ingiuntivo formatosi in capo a società estinta – legittimazione attiva del successore a titolo particolare

Un’ ordinanza del 26 ottobre 2025 nel Tribunale di Forlì, ha affermato un principio di particolare rilievo in materia di cessione del credito e legittimazione all’esecuzione forzata.

Il caso

La vicenda riguardava una società che aveva ottenuto un Decreto Ingiuntivo nei confronti di un debitore. Successivamente, il relativo credito era stato ceduto al socio accomandatario, prima che la società venisse cancellata dal Registro delle Imprese.

La parte debitrice, opponendosi al decreto, aveva eccepito la presunta mancata legittimazione del cessionario, sostenendo che il titolo esecutivo non si fosse validamente formato in suo favore.

La decisione del Tribunale

Il Tribunale di Forlì ha ritenuto infondata l’eccezione e ha chiarito che il titolo esecutivo si è validamente formato nei confronti della società cedente in data 11 novembre 2024, ed è stato notificato via PEC il 9 gennaio 2025, mentre la cancellazione della società è intervenuta solo successivamente, il 17 dicembre 2024.

Nell’ordinanza si legge:

“L’atto di notificazione allegato dalla difesa di parte opponente riporta correttamente il soggetto notificante nella qualità di cessionario a titolo particolare, per effetto della cessione gratuita del credito perfezionatasi anteriormente all’estinzione della società, così come la notifica al debitore ceduto, avvenuta tramite PEC in data 6 dicembre 2024.”

Il principio affermato

Secondo il Giudice, il Decreto Ingiuntivo, in quanto titolo giudiziale rappresentativo del credito, mantiene piena efficacia nei confronti del debitore anche se azionato da un soggetto diverso dalla società originaria, purché:

  1. la cessione del credito sia stata validamente perfezionata e notificata in conformità a quanto previsto dall’art. 1264 del Codice Civile;
  2. l’azione esecutiva sia stata intrapresa entro i sessanta giorni di validità del decreto.

Le implicazioni della pronuncia

La decisione del Tribunale di Forlì ribadisce un principio importante: la cancellazione della società cedente non priva di efficacia il titolo giudiziale, né impedisce al cessionario di farlo valere, purché la cessione sia stata completata e comunicata prima della cancellazione.

Un orientamento che offre un significativo chiarimento pratico per professionisti e operatori del diritto, in particolare nei casi di successione a titolo particolare nei crediti giudiziali e nelle procedure esecutive conseguenti.

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